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11 novembre 2011

La disapplicazione del cosiddetto decreto milleproroghe

Archiviato in:  Anatocismo da staff  alle  12:01

Segnaliamo un’ordinanza emessa in data 27/07/2011 dal Tribunale di Benevento, GI dott. Loffredo, che, nell’accogliere l’istanza formulata dal correntista di emissione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., ha disatteso completamente quanto statuito, in tema di prescrizione, dalla sentenza della Cassazione a SU n. 24418/2010 e dal c.d. decreto milleproroghe convertito nella legge n. 10/2011.

Il provvedimento è censurabile sotto diversi profili.

In primo luogo diversamente da quanto argomentato dal Giudicante, la Suprema Corte a Sezioni Unite non ha affatto previsto sic et simpliciter che la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici decorra dalla chiusura del rapporto, ma ha effettuato un distinguo ben preciso tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista. Per i primi la prescrizione inizia a decorrere dalle singole operazioni e non dalla chiusura del conto.

Con riferimento al c.d. decreto mille proroghe, poi, è opportuno ricordare che  la legge n. 10 del 2011 è attualmente vigente e, rebus sic stantibus, non sussiste alcuna valida argomentazione giuridica che ne giustifichi la mancata applicazione. Si tratta peraltro, di una legge di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c. e quindi applicabile anche ai giudizi in corso.

In tal caso, dunque, ricorrono senz’altro i presupposti per non prestare acquiescenza all’ordinanza decisoria, evitando che essa si consolidi e chiedendo che si giunga alla pronuncia della sentenza in modo da poterla contestare. Invece, rinunciando alla sentenza si potrà  proporre l’impugnativa del provvedimento  ed ottenere altresì la sospensione della provvisoria esecuzione.

A tal proposito si segnala una interessante ordinanza della Corte di Appello di Campobasso del 26/04/2011 che, proprio in virtù di quanto disposto dal c.d. decreto milleproroghe, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

L’ordine di esibizione e il sequestro giudiziario di mezzi di prova

Archiviato in:  Onere della prova da staff  alle  11:43

Pubblichiamo il provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento con il quale il Giudice Andrea Loffredo, in un giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme per interessi anatocistici, ha disposto, inaudita altera parte, il sequestro della documentazione contabile afferente al rapporto controverso.  Come è noto l’art. 119 TUB prevede il diritto del correntista a conseguire la documentazione inerente il rapporto intercorso con l’Istituto di credito attraverso la proposizione di  un’istanza stragiudiziale. In tal modo, solo dopo aver esaminato tale documentazione, si potrà valutare se esistono gli estremi per adire l’autorità giudiziaria

Nel caso esaminato dal Tribunale di Benevento l’attore solo con la citazione in giudizio ha formulato istanza di esibizione di documenti . E’ evidente che non può parlarsi di istanza ex art. 119 TUB poichè  la notifica della citazione segna il momento iniziale della pendenza della lite e dunque la richiesta non è  stragiudiziale.

Il Giudice, malgrado l’attore non avesse adempiuto all’onere di procurarsi la documentazione da porre a sostegno della propria domanda, in dispregio di quanto statuito dall’art.119 TUB, ha ordinato alla Banca di esibire i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di fatto operando un’inversione dell’onere della prova. Per tale ragione e, considerato che, per giurisprudenza costante, l’ordine di esibizione non è coercibile, l’Istituto di credito convenuto non ha fornito la documentazione al perito nominato dal Giudice.

L’attore pertanto, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 670 n. 2 c.p.c., ha depositato ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa.

Il Giudice, dunque, ha ritenuto di disporre il sequestro inaudita altera parte fissando l’udienza per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto.

La questione in merito all’ammissibilità del sequestro nell’ipotesi in cui vi sia un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è piuttosto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Secondo la dottrina dominante non sussistono le condizioni per il ricorso incondizionato al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. n. 2, fattispecie che assolve ad una funzione decisamente diversa da quella di sanzionare il mancato adempimento dell’ordine di esibizione dal quale il Giudice può soltanto  trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. La giurisprudenza di merito minoritaria, invece, ritiene che il sequestro probatorio finalizzato a garantire la fruttuosità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia pienamente ammissibile.

31 agosto 2011

Prime valutazioni sulla legittimità costituzionale della mediazione

Archiviato in:  News da staff  alle  12:41

Segnaliamo il provvedimento pubblicato da Il caso.it con il quale  il Tribunale di Lamezia Terme ha esaminato alcune problematiche relative alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n.28 del 2010, parzialmente entrata in vigore a partire dal 21 marzo 2011.

Il Tribunale, conformandosi all’orientamento seguito già da altri giudici di merito, ha sostenuto che la mediazione obbligatoria debba considerarsi condizione di procedibilità per i giudizi con riferimento ai quali la notifica dell’atto di citazione sia giunta a buon fine  a partire dal 21 marzo 2011. Ai fini dell’ obbligatorietà della mediazione , dunque, rileva solo la data in cui la notifica si perfeziona.

Il Tribunale, poi,  ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria sollevata dall’attore. In particolare, il Giudice  ha osservato che la mediazione obbligatoria non configura un’ illegittima ipotesi di giurisdizione condizionata e, dunque, non contrasta con l’art.24 Cost., in quanto rappresenta un onere conforme al principio di ragionevolezza e giustificato dalla necessità di salvaguardare interessi generali.

Il Giudice di Lamezia Terme ha ritenuto manifestamente infondata anche la censura relativa alla violazione del diritto alla difesa tecnica. La circostanza che il d.lgs. n.28 del 2010 non sancisca  l’obbligo dell’assistenza di un difensore durante la procedura di mediazione, secondo il provvedimento che si segnala, non reca nocumento alle parti alle quali, esattamente come nell’arbitrato, non è vietato avvalersi di un avvocato.

Infine, secondo il Tribunale di Lamezia Terme non è fondata nemmeno la censura relativa all’eccesso di delega legislativa. Nonostante la legge delega non avesse previsto l’obbligatorietà della mediazione, l’opzione legislativa è ritenuta legittima in quanto ragionevole e coerente con la tradizione porcessuale italiana.

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