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18 aprile 2009

Il preavviso si impugna dal 21° giorno a fermo trascritto

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In ordine al provvedimento di preavviso di fermo vi segnaliamo un recentissimo intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8890/09 del 14.04.2009 ha inteso confermare quanto già statuito con la pronuncia n. 20301/08.
La Suprema Corte ha affermato come il preavviso non solo non è previsto come atto tipico della normativa di riferimento ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene.
Dunque, ad avviso della Corte, il debitore destinatario del preavviso è carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica.
Il preavviso di fermo, pertanto, non è un atto previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale ed il suo annullamento si risolverebbe in un provvedimento inutile che permetterebbe all’Agente, anche se in ipotesi annullato, di emanare il relativo provvedimento tipico, richiedendone l’iscrizione.
Il preavviso di fermo, quindi, non può essere autonomamente impugnabile.

Il preavviso di fermo amministrativo viene previsto per la prima volta dall’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 57413 del 9.4.2003, “consigliando” agli Agenti della Riscossione di far precedere l’iscrizione del fermo presso il competente PRA da un preavviso contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni, “…decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo“.
Prima della menzionata Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, il contribuente riceveva direttamente un atto che lo avvisava che sul suo autoveicolo di proprietà era (già) stato apposto il vincolo del fermo, trascritto al P.R.A.
Infatti il 2° comma dell’art. 86 del Dpr 602/73 dispone che:

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Oggi, gli Agenti della Riscossione notificano solo il preavviso di fermo, modificato per contenere istruzioni aggiornate, anche in ordine all’organo giurisdizionale cui rivolgere l’eventuale ricorso ed i termini per la sua proposizione.

Le novellate istruzioni indicano che “…il fermo amministrativo sarà eseguito mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall’Aci decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, salvo che non intervenga l’integrale pagamento del debito sopra indicato, salvo che non intervengano o nel frattempo siano già intervenuti un provvedimento di sgravio, un provvedimento di sospensione della riscossione da parte dell’ente impositore, dell’Autorità Giudiziaria, o di dilazione ecc… entro il suddetto termine (art. 4 DM 503/98). Avverso il fermo amministrativo è possibile adire la commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, solo per vizi propri dello stesso (art. 19 d.lgs546/92 lett. E-ter).

Il preavviso di fermo quindi non costituisce un atto impugnabile, per più considerazioni pratiche:

  • non è previsto da alcuna disposizione di legge;
  • non è atto espressamente previsto dall’art. 19 d.lgs. 546/92;
  • la sua funzione è solo quella di concedere un termine di pagamento;
  • non indica un termine certo di iscrizione del vincolo, da cui far decorrere i 60 giorni per esercitare il diritto di difesa;
  • non è certo che, decorsi i 20 giorni di avvertimento, il fermo venga trascritto.

La Corte di Cassazione con la sentenza che si segnala ha preso nettamente posizione a favore della non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, fugando qualsiasi dubbio circa la sua natura.

19 febbraio 2008

La cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento

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La questione della legittimità della cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Con ordinanza del 11.01.2006, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell’art.7 comma 2 lettera (a della legge n.212 del 2000 meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente che impone che la cartella esattoriale riporti l’indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione remittente ha sottolineato che la norma in esame, che si colloca sulla scia della legge n.241 del 1990, non è compatibile con l’attività di riscossione svolta dai concessionari. Tale attività, infatti, non è svolta nella forma del procedimento amministrativo.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.377 del novembre 2007 non ha condiviso le argomentazioni addotte dall’ Ente remittente e ha statuito che l’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente deve essere applicato anche alla riscossione effettuata dai concessionari. Del resto la legge n.241 del 1990 parifica alle amministrazioni pubbliche, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’ ordinanza della Corte Costituzionale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in secondo grado, ha accolto i ricorsi della Gest Line spa e dell’Ufficio delle Entrate di Este confermando la validità della cartella di pagamento, pur in assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2008 p.27 ed è consultabile al link http://media.camerepenali.it/rassegna/RS323.pdf

La Commissione Tributaria ritiene che è difficile la corretta individuazione delle conseguenze che possono scaturire dall’omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo, la nullità della cartella, una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore. L’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente, invece, non prevede alcuna sanzione.