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11 novembre 2011

L’ordine di esibizione e il sequestro giudiziario di mezzi di prova

Archiviato in:  Onere della prova da staff  alle  11:43

Pubblichiamo il provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento con il quale il Giudice Andrea Loffredo, in un giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme per interessi anatocistici, ha disposto, inaudita altera parte, il sequestro della documentazione contabile afferente al rapporto controverso.  Come è noto l’art. 119 TUB prevede il diritto del correntista a conseguire la documentazione inerente il rapporto intercorso con l’Istituto di credito attraverso la proposizione di  un’istanza stragiudiziale. In tal modo, solo dopo aver esaminato tale documentazione, si potrà valutare se esistono gli estremi per adire l’autorità giudiziaria

Nel caso esaminato dal Tribunale di Benevento l’attore solo con la citazione in giudizio ha formulato istanza di esibizione di documenti . E’ evidente che non può parlarsi di istanza ex art. 119 TUB poichè  la notifica della citazione segna il momento iniziale della pendenza della lite e dunque la richiesta non è  stragiudiziale.

Il Giudice, malgrado l’attore non avesse adempiuto all’onere di procurarsi la documentazione da porre a sostegno della propria domanda, in dispregio di quanto statuito dall’art.119 TUB, ha ordinato alla Banca di esibire i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di fatto operando un’inversione dell’onere della prova. Per tale ragione e, considerato che, per giurisprudenza costante, l’ordine di esibizione non è coercibile, l’Istituto di credito convenuto non ha fornito la documentazione al perito nominato dal Giudice.

L’attore pertanto, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 670 n. 2 c.p.c., ha depositato ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa.

Il Giudice, dunque, ha ritenuto di disporre il sequestro inaudita altera parte fissando l’udienza per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto.

La questione in merito all’ammissibilità del sequestro nell’ipotesi in cui vi sia un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è piuttosto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Secondo la dottrina dominante non sussistono le condizioni per il ricorso incondizionato al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. n. 2, fattispecie che assolve ad una funzione decisamente diversa da quella di sanzionare il mancato adempimento dell’ordine di esibizione dal quale il Giudice può soltanto  trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. La giurisprudenza di merito minoritaria, invece, ritiene che il sequestro probatorio finalizzato a garantire la fruttuosità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia pienamente ammissibile.

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