Prime valutazioni sulla legittimità costituzionale della mediazione
Segnaliamo il provvedimento pubblicato da Il caso.it con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha esaminato alcune problematiche relative alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n.28 del 2010, parzialmente entrata in vigore a partire dal 21 marzo 2011.
Il Tribunale, conformandosi all’orientamento seguito già da altri giudici di merito, ha sostenuto che la mediazione obbligatoria debba considerarsi condizione di procedibilità per i giudizi con riferimento ai quali la notifica dell’atto di citazione sia giunta a buon fine a partire dal 21 marzo 2011. Ai fini dell’ obbligatorietà della mediazione , dunque, rileva solo la data in cui la notifica si perfeziona.
Il Tribunale, poi, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria sollevata dall’attore. In particolare, il Giudice ha osservato che la mediazione obbligatoria non configura un’ illegittima ipotesi di giurisdizione condizionata e, dunque, non contrasta con l’art.24 Cost., in quanto rappresenta un onere conforme al principio di ragionevolezza e giustificato dalla necessità di salvaguardare interessi generali.
Il Giudice di Lamezia Terme ha ritenuto manifestamente infondata anche la censura relativa alla violazione del diritto alla difesa tecnica. La circostanza che il d.lgs. n.28 del 2010 non sancisca l’obbligo dell’assistenza di un difensore durante la procedura di mediazione, secondo il provvedimento che si segnala, non reca nocumento alle parti alle quali, esattamente come nell’arbitrato, non è vietato avvalersi di un avvocato.
Infine, secondo il Tribunale di Lamezia Terme non è fondata nemmeno la censura relativa all’eccesso di delega legislativa. Nonostante la legge delega non avesse previsto l’obbligatorietà della mediazione, l’opzione legislativa è ritenuta legittima in quanto ragionevole e coerente con la tradizione porcessuale italiana.