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19 febbraio 2008

La cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento

Archiviato in:  Riscossione dei tributi da admin  alle  17:02

La questione della legittimità della cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Con ordinanza del 11.01.2006, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell’art.7 comma 2 lettera (a della legge n.212 del 2000 meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente che impone che la cartella esattoriale riporti l’indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione remittente ha sottolineato che la norma in esame, che si colloca sulla scia della legge n.241 del 1990, non è compatibile con l’attività di riscossione svolta dai concessionari. Tale attività, infatti, non è svolta nella forma del procedimento amministrativo.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.377 del novembre 2007 non ha condiviso le argomentazioni addotte dall’ Ente remittente e ha statuito che l’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente deve essere applicato anche alla riscossione effettuata dai concessionari. Del resto la legge n.241 del 1990 parifica alle amministrazioni pubbliche, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’ ordinanza della Corte Costituzionale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in secondo grado, ha accolto i ricorsi della Gest Line spa e dell’Ufficio delle Entrate di Este confermando la validità della cartella di pagamento, pur in assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2008 p.27 ed è consultabile al link http://media.camerepenali.it/rassegna/RS323.pdf

La Commissione Tributaria ritiene che è difficile la corretta individuazione delle conseguenze che possono scaturire dall’omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo, la nullità della cartella, una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore. L’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente, invece, non prevede alcuna sanzione.

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