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30 ottobre 2012

Inammissibilità del procedimento ex art.700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia

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Segnaliamo un importante provvedimento con il quale il Tribunale di Verona, in data 22.10.2012, ha definito un procedimento cautelare d’urgenza promosso da una società per conseguire la immediata cancellazione della segnalazione dei propri dati dall’archivio CAI presso la Banca d’Italia.

La società, in un primo momento, ha introdotto il procedimento ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli che, tuttavia,  ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ritenendo che, nel caso di specie, a prescindere dalla normativa invocata dal ricorrente, la controversia avesse ad oggetto la violazione della normativa posta a tutela della privacy. Pertanto, applicando l’art.152 del d.lgs. n.196 del 2003, la competenza si incardina presso il giudice del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati. Inoltre, il giudizio deve seguire il rito del lavoro.

La controparte, dunque, ha riproposto il ricorso innanzi al Tribunale di Verona che, con il provvedimento in esame, ha concluso dichiarando l’inammissibilità del procedimento d’urgenza.

Il Giudice, con ampia ed articolata argomentazione, ha osservato che il d.lgs. n.150 del 2011 dedica l’art.10  alle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice di protezione dei dati personali. Il comma 4, attraverso il rinvio all’art.5 del medesimo decreto, determina l’unica possibile forma di tutela cautelare che va impiegata per impugnare il provvedimento amministrativo con il quale la Banca d’Italia iscrive i dati negli archivi presso di sé esistenti, e ottenere la sospensione della sua efficacia. La definizione in via legislativa di tale forma di tutela tipica, dunque, esclude l’ammissibilità del procedimento atipico di cui all’art.700 c.p.c.

Similmente al provvedimento del Tribunale di Napoli, anche quello del giudice veronese, che è unico nel suo genere, trova applicazione con riferimento a qualsiasi segnalazione di dati negli archivi tenuti dalla Banca d’Italia e, dunque, anche in caso di segnalazione alla Centrale Rischi.

19 luglio 2012

Incoercibilità dell’ordine di esibizione: inammissibilità del sequestro probatorio

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Segnaliamo una importante ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento di accoglimento del reclamo proposto dalla Banca avverso il provvedimento di conferma del sequestro probatorio di documenti (cfr. copia del provvedimento).

Con decreto depositato nel novembre del 2011 il Giudice, dott. Loffredo, autorizzava, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario in corso di causa ex art. 669 quater e 670 n. 2 c.p.c.di tutti gli estratti conto e di tutti gli scalari relativi al conto corrente oggetto di causa. Con ordinanza del marzo 2012 il Magistrato confermava il decreto emesso .

A seguito di reclamo proposto dalla Banca, il Collegio ha ritenuto che il diritto all’acquisizione della documentazione ex art. 119 TUB ha natura sostanziale potendo il correntista avvalersene a prescindere da un processo in corso. Per tale motivo il Tribunale in composizione collegiale, ferma restando la possibilità di tutelare il diritto ex art. 119 TUB con ulteriori strumenti processuali,  ha valutato inammissibile il sequestro probatorio ex art. 670 n. 2 c.p.c. poichè tale misura cautelare è finalizzata unicamente  “all’esercizio del diritto processuale alla prova”.

Inoltre il Collegio ha sottolineato che la concessione del sequestro giudiziario proposto aggirerebbe il principio di incoercibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la cui violazione consente al Giudice soltanto di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. 

Infine, il Collegio ha concluso precisando quanto da questo Studio ribadito in più di un’occasione: il correntista avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto all’acquisizione della documentazione prima dell’instaurazione del giudizio.

L’ordinanza collegiale in  commento assume particolare rilevanza poichè, partendo dal principio di incoercibilità dell’ordine di esibizione, giunge a ritenere inammissibile il sequestro giudiziario proposto.

Ordinanza del Tribunale di Benevento in composizione collegiale

18 luglio 2012

Conto corrente non estinto: nessuna condanna alla ripetizione dell’indebito

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Segnaliamo una recente ed importante ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento, GU dott. Loffredo che, con provvedimento depositato il 04/07/2012,  ha valutato non necessario espletare alcuna attività istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.

Il dott. Loffredo infatti, si è riportato a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Sezioni Unite sent. n. 24418/2010) secondo cui l’azione di ripetizione non può che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto poiché solo da quel momento si verifica il presunto pagamento indebito. Il Giudice, come più volte evidenziato anche da questo Studio in casi analoghi, preso atto che il conto non era estinto, ha ritenuto di non poter pronunciare condanna alla ripetizione dell’indebito. Infatti, il correntista, può tutt’al più ottenere un provvedimento di accertamento di rettifica del saldo a seguito del ricalcolo operato dal CTU. Tuttavia, secondo il Magistrato, nel caso sottoposto alla propria attenzione, la causa non va comunque istruita in quanto la società attrice non ha proposto, neppure implicitamente, alcuna domanda di accertamento.

Il provvedimento in commento costituisce un importante precedente in tutti i casi in cui i correntisti con rapporto ancora in essere, agiscono esclusivamente per la ripetizione dell’indebito.

Ordinanza del Tribunale di Benevento

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