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17 aprile 2009

La Corte d’Appello di Napoli dichiara ammissibile il deposito degli estratti conto e si pronuncia a favore della prescrizione decennale e della capitalizzazione annuale

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Siamo lieti di dare visibilità alla sentenza n.80 del 13 Gennaio 2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha affrontato alcune questioni di particolare rilievo per tutti coloro che si occupano di anatocismo.
La Corte è stata chiamata ad esaminare le doglianze mosse da un Istituto di Credito e da una Società a responsabilità limitata avverso una sentenza con la quale il Tribunale, in assenza della documentazione contabile (contratti e estratti conto) si limitava a dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella relativa alla determinazione del tasso d’interesse mediante rinvio agli usi piazza.
La sentenza n.80 acquista una particolare rilevanza, in primo luogo, perché consente che l’attore che non ha depositato gli estratti conto in I grado possa farlo nel secondo grado di giudizio. La Corte d’Appello, infatti, osserva che tali documenti contabili sono indispensabili per la decisione, rinviando alla nota sentenza della Corte di Cassazione n.8203 del 2005.

L’ammissione della produzione degli estratti conto ha indotto la Corte d’Appello a disporre lo svolgimento della CTU. Nel formulare i quesiti per il conferimento dell’incarico al perito, la Corte d’Appello ha mostrato di aderire in maniera chiara a due delle tesi più contestate in materia di anatocismo.

Dalla sentenza si evince che la Corte d’Appello, in primo luogo, si è manifestata favorevole alla tesi in base alla quale il termine di prescrizione decennale dell’azione di restituzione degli interessi decorre dalle singole poste di dare e di avere; pertanto al CTU è stato conferito l’incarico di operare la rielaborazione solo per il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione.
A ciò si aggiunga che la Corte d’Appello di Napoli, confermando un orientamento che ormai può dirsi consolidato presso tale Giudice, ha mostrato di essere favorevole alla capitalizzazione annuale degli interessi in quanto “rispondente alla condizione di reciprocità richiesta nei successivi interventi legislativi” ovvero nella delibera CICR del 2000.

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