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4 luglio 2008

In tema di capitalizzazione annuale degli interessi

Archiviato in:  Anatocismo da admin  alle  11:16

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n.1514 del 2008 ha pronunciato a favore della capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

La Corte, nello specifico, osserva che alla dichiarazione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 segue il ricalcolo del credito spettante alla banca applicando la capitalizzazione annuale di tali interessi.

Quest’ultima, secondo la Corte D’Appello, deve ritenersi applicabile sia perché corrisponde al criterio di capitalizzazione della banca a favore della clientela, sia perché tale cadenza di capitalizzazione appare conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art.1284 I comma c.c., sia perché, ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per i conti saltuariamente a debito, resta, comunque, operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, sia perché l’anatocismo annuale è contemplato nella delibera CICR.

Tale soluzione, inoltre, deve ritenersi ammissibile, da un lato per la operatività nella fattispecie, del meccanismo di integrazione ex lege della clausola nulla di cui all’art.1374 c.c. in base al quale le clausole contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste, e dall’altro per la possibilità di rinvenire nella disciplina generale detta fonte normativa idonea a supportare il meccanismo della suddetta capitalizzazione annuale.

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