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14 novembre 2008

Il Tribunale di Milano si pronuncia sulla prescrizione

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Pubblichiamo la sentenza n.11117/06 con la quale il Tribunale di Milano ha coraggiosamente contraddetto l’orientamento giurisprudenziale dominante in tema di determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale. Il Giudice Istruttore, Dottor Puliga, ha precisato che, malgrado la definitività delle poste si realizzi con la chiusura del conto, l’esigibilità delle stesse è dalla legge (art.1852 c.c.) prevista, ed il principio di cui all’art.2935 c.c. che individua la decorrenza del termine prescrizionale al momento della possibilità giuridica e non di fatto di far valere il diritto, costituisce un’applicazione pratica del principio di buona fede nel rapporto obbligatorio e di certezza dei rapporti giuridici in generale.

4 luglio 2008

In tema di capitalizzazione annuale degli interessi

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La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n.1514 del 2008 ha pronunciato a favore della capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

La Corte, nello specifico, osserva che alla dichiarazione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 segue il ricalcolo del credito spettante alla banca applicando la capitalizzazione annuale di tali interessi.

Quest’ultima, secondo la Corte D’Appello, deve ritenersi applicabile sia perché corrisponde al criterio di capitalizzazione della banca a favore della clientela, sia perché tale cadenza di capitalizzazione appare conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art.1284 I comma c.c., sia perché, ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per i conti saltuariamente a debito, resta, comunque, operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, sia perché l’anatocismo annuale è contemplato nella delibera CICR.

Tale soluzione, inoltre, deve ritenersi ammissibile, da un lato per la operatività nella fattispecie, del meccanismo di integrazione ex lege della clausola nulla di cui all’art.1374 c.c. in base al quale le clausole contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste, e dall’altro per la possibilità di rinvenire nella disciplina generale detta fonte normativa idonea a supportare il meccanismo della suddetta capitalizzazione annuale.

9 giugno 2008

Ancora una pronuncia in materia di prescrizione

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Il Tribunale di Palmi aderisce all’orientamento seguito da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito che abbiamo già pubblicato nella sezione “anatocismo e prescrizione” con la sentenza del 06.05.2008 con la quale ha espressamente statuito che il termine di prescrizione decennale dell’azione volta ad ottenere la ripetizione degli interessi non dovuti, decorre a partire dal momento stesso in cui la banca addebita sul conto gli importi effetto dell’applicazione della clausola nulla e la circostanza è posta a conoscenza del correntista; in altri termini nel momento della comunicazione dell’estratto conto successivo all’addebito.

Il rapporto costituito per effetto del contratto di conto corrente bancario, infatti, è caratterizzato dall’anticipazione del momento della resa del conto che non avviene con la cessazione del vincolo, bensì con la comunicazione dell’estratto conto. Tale comunicazione pone il correntista nella condizione di prendere atto delle poste di addebito ed accredito sul conto e gli conferisce la possibilità giuridica di far valere i diritti restitutori.

Ribadendo quanto già statuito in una precedente sentenza (Tribunale di Palmi sentenza n.251, del 28.11.2006), dunque, il giudice ha concluso affermando che il mancato esercizio del diritto alla restituzione dell’indebito nel quale si sostanzia il mancato esercizio delle facoltà di verifica e di contestazione delle risultanze dell’estratto conto dà luogo a quello stato di inerzia che è il presupposto della decorrenza del termine prescrizionale.

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