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	<title>Anatocismo e Tutela del credito :: Studio Legale Criscoli Benevento :: Prescrizione anatocismo Benevento &#187; Riscossione dei tributi</title>
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		<title>Il preavviso si impugna dal 21° giorno a fermo trascritto</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riscossione dei tributi]]></category>

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		<description><![CDATA[In ordine al provvedimento di preavviso di fermo vi segnaliamo un recentissimo intervento della Corte di  Cassazione che, con sentenza n. 8890/09 del 14.04.2009 ha inteso confermare quanto già statuito con la pronuncia n. 20301/08.
La Suprema Corte ha affermato come il preavviso non solo non è previsto come atto tipico della normativa di riferimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ordine al provvedimento di preavviso di fermo vi segnaliamo un recentissimo intervento della Corte di  Cassazione che, con <a title="Leggi la sentenza" href="http://www.studiolegalecriscoli.it/allegati/preavviso-di-fermo.pdf">sentenza n. 8890/09 del 14.04.2009</a> ha inteso confermare quanto già statuito con la pronuncia n. 20301/08.<br />
La Suprema Corte ha affermato come il <i>preavviso</i> non solo non è previsto come atto tipico della normativa di riferimento ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene.<br />
Dunque, ad avviso della Corte, il debitore destinatario del preavviso è carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica.<br />
Il <i>preavviso</i> di fermo, pertanto, non è un atto previsto dalla sequenza procedimentale dell&#8217;esecuzione esattoriale ed il suo annullamento si risolverebbe  in un provvedimento inutile che permetterebbe all&#8217;Agente, anche se in ipotesi annullato, di emanare il relativo provvedimento tipico, richiedendone l&#8217;iscrizione.<br />
Il preavviso di fermo, quindi, non può essere autonomamente impugnabile. </p>
<p>Il preavviso di fermo amministrativo viene previsto per la prima volta dall&#8217;Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 57413 del 9.4.2003, &#8220;consigliando&#8221; agli Agenti della Riscossione di far precedere l&#8217;iscrizione del fermo presso il competente PRA da un preavviso contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni, &#8220;…<strong>decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo</strong>&#8220;.<br />
Prima della menzionata Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle entrate, il contribuente riceveva direttamente un atto che lo avvisava che sul suo autoveicolo di proprietà era (già) stato apposto il vincolo del fermo, trascritto al P.R.A.<br />
Infatti il 2° comma dell&#8217;art. 86 del Dpr 602/73 dispone che:</p>
<p>&#8220;<i>2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. </i>&#8221;</p>
<p>Oggi, gli Agenti della Riscossione notificano solo il preavviso di fermo, modificato per contenere istruzioni aggiornate, anche in ordine all&#8217;organo giurisdizionale cui rivolgere l&#8217;eventuale ricorso ed i termini per la sua proposizione.</p>
<p>Le novellate istruzioni indicano che &#8220;<i>…il fermo amministrativo sarà eseguito mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall&#8217;Aci decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, salvo che non intervenga l&#8217;integrale pagamento del debito sopra indicato, salvo che non intervengano o nel frattempo siano già intervenuti un provvedimento di sgravio, un provvedimento di sospensione della riscossione da parte dell&#8217;ente impositore, dell&#8217;Autorità Giudiziaria, o di dilazione ecc… entro il suddetto termine (art. 4 DM 503/98). <strong>Avverso il fermo amministrativo è possibile adire la commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dall&#8217;avvenuta notifica, solo per vizi propri dello stesso (art. 19 d.lgs546/92 lett. E-ter)</strong>.</i>&#8221;</p>
<p>Il preavviso di fermo quindi non costituisce un atto impugnabile, per più considerazioni pratiche:</p>
<ul>
<li>non è previsto da alcuna disposizione di legge;</li>
<li>non è atto espressamente previsto dall&#8217;art. 19 d.lgs. 546/92;</li>
<li>la sua funzione è solo quella di concedere un termine di pagamento;</li>
<li>non indica un termine certo di iscrizione del vincolo, da cui far decorrere i 60 giorni per esercitare il diritto di difesa;</li>
<li>non è certo che, decorsi i 20 giorni di avvertimento, il fermo venga trascritto.</li>
</ul>
<p>La Corte di Cassazione con la sentenza che si segnala  ha preso nettamente posizione a favore della non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, fugando qualsiasi dubbio circa la sua natura.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La cartella esattoriale priva dell&#8217;indicazione del responsabile del procedimento</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riscossione dei tributi]]></category>

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		<description><![CDATA[La questione della legittimità della cartella esattoriale priva dell&#8217;indicazione del responsabile del procedimento è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Con ordinanza del 11.01.2006, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell&#8217;art.7 comma 2 lettera (a della legge n.212 del 2000 meglio nota come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La questione della legittimità della cartella esattoriale priva dell&#8217;indicazione del responsabile del procedimento è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Con ordinanza del 11.01.2006, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell&#8217;art.7 comma 2 lettera (a della legge n.212 del 2000 meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente che impone che la cartella esattoriale riporti l&#8217;indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione remittente ha sottolineato che la norma in esame, che si colloca sulla scia della legge n.241 del 1990, non è compatibile con l&#8217;attività di riscossione svolta dai concessionari. Tale attività, infatti, non è svolta nella forma del procedimento amministrativo. </p>
<p>La Corte Costituzionale, con l&#8217;<a target="_blank" title="Leggi la sentenza in formato PDF" href="http://www.studiolegalecriscoli.it/allegati/ordinanza-377.pdf">ordinanza n.377 del novembre 2007</a> non ha condiviso le argomentazioni addotte dall&#8217; Ente remittente e ha statuito che l&#8217;art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente deve essere applicato anche alla riscossione effettuata dai concessionari. Del resto la legge n.241 del 1990 parifica alle amministrazioni pubbliche, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.</p>
<p>Tuttavia, a distanza di pochi mesi  dall&#8217; ordinanza della Corte Costituzionale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in secondo grado, ha accolto i ricorsi della Gest Line spa e dell&#8217;Ufficio delle Entrate di Este confermando la validità  della cartella di pagamento,  pur in assenza dell&#8217;indicazione del responsabile del procedimento. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2008 p.27 ed è consultabile al link http://media.camerepenali.it/rassegna/RS323.pdf </p>
<p>La Commissione Tributaria ritiene che è difficile  la corretta individuazione delle conseguenze che possono scaturire  dall&#8217;omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo, la nullità della cartella, una sanzione così grave che deve essere prevista  espressamente dal legislatore. L&#8217;art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente, invece,  non prevede alcuna sanzione.</p>
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