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19 luglio 2012

Incoercibilità dell’ordine di esibizione: inammissibilità del sequestro probatorio

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Segnaliamo una importante ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento di accoglimento del reclamo proposto dalla Banca avverso il provvedimento di conferma del sequestro probatorio di documenti (cfr. copia del provvedimento).

Con decreto depositato nel novembre del 2011 il Giudice, dott. Loffredo, autorizzava, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario in corso di causa ex art. 669 quater e 670 n. 2 c.p.c.di tutti gli estratti conto e di tutti gli scalari relativi al conto corrente oggetto di causa. Con ordinanza del marzo 2012 il Magistrato confermava il decreto emesso .

A seguito di reclamo proposto dalla Banca, il Collegio ha ritenuto che il diritto all’acquisizione della documentazione ex art. 119 TUB ha natura sostanziale potendo il correntista avvalersene a prescindere da un processo in corso. Per tale motivo il Tribunale in composizione collegiale, ferma restando la possibilità di tutelare il diritto ex art. 119 TUB con ulteriori strumenti processuali,  ha valutato inammissibile il sequestro probatorio ex art. 670 n. 2 c.p.c. poichè tale misura cautelare è finalizzata unicamente  “all’esercizio del diritto processuale alla prova”.

Inoltre il Collegio ha sottolineato che la concessione del sequestro giudiziario proposto aggirerebbe il principio di incoercibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la cui violazione consente al Giudice soltanto di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. 

Infine, il Collegio ha concluso precisando quanto da questo Studio ribadito in più di un’occasione: il correntista avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto all’acquisizione della documentazione prima dell’instaurazione del giudizio.

L’ordinanza collegiale in  commento assume particolare rilevanza poichè, partendo dal principio di incoercibilità dell’ordine di esibizione, giunge a ritenere inammissibile il sequestro giudiziario proposto.

Ordinanza del Tribunale di Benevento in composizione collegiale

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